COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
(Provincia di Siracusa)
REGOLAMENTO
GENERALE delle
ENTRATE COMUNALI
Delibera di consiglio comunale
n._26______del__19.04.2007_______________
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -Oggetto e scopo del regolamento
" 2 -Definizione delle entrate
" 3 -Aliquote e tariffe
" 4 -Agevolazioni
TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
» 5 -Forme di gestione
» 6 -Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
» 7 -Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
» 8 -Attività di controllo delle entrate
» 9 -Rapporti con i cittadini
» 10 -Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
» 11 -Accertamento delle entrate non tributarie
» 12 -Contenzioso tributario
» 13 -Sanzioni tributarie
» 14 – Autotutela
TITOLO III
RISCOSSIONE E RIMBORSI
» 15 -Riscossione
» 16 -Crediti inesigibili o di difficile riscossione
» 17 Rimborsi e compensazioni
» 18 -Crediti di modesta entità
TITOLO IV
NORME FINALI
» 19 Norme finali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
-Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
-Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
-Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
-Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.
Art. 2
Definizione delle entrate
Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
Art. 3
Aliquote e tariffe
-Le aliquote e tariffe relative ai tributi di competenza dell’Ente sono determinate con deliberazioni dell'organo competente, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
-Dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.( comma 169 legge 296/2006)
-Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee
proposte da sottoporre all’organo competente, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
Art. 4
Agevolazioni
-I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Art. 5
Forme di gestione
-La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
-Oltre alla gestione diretta, per le fasi di rettifica e accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 -28 della L. 8-6-1990, n. 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
Art. 6
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
-Con determina sindacale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
-Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, rettifiche, accertamenti; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
In caso di affidamento mediante convenzione a società Mista( di cui alla lettera c) del precedente articolo) tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese quelle di riscossione, liquidazione, accertamento, di entrate tributarie comunali faranno capo alla medesima società. Il soggetto gestore svolgerà le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all’Amministrazione comunale; lo stesso individuerà, secondo la propria organizzazione, il Funzionario responsabile di ciascun tributo o altra entrata affidatagli in gestione.
Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
Art. 8
Attività di controllo delle entrate
Gli uffici comunali o il soggetto gestore competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio o il soggetto gestore invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle
procedure di controllo.
Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di accertamento e rettifica in ordine a omesse o infedeli dichiarazioni svolta dagli uffici comunali competenti possono essere stabiliti compensi incentivanti a favore dei
dipendenti degli stessi.
Art. 9
Rapporti con i cittadini
I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
Art. 10
Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie
L'attività di rettifica ed accertamento delle entrate tributarie di propria competenza, deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
L’Ente procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, monchè l’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni
o degli omessi versamenti, notificando al contribuente a mezzo posta, con invio di raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’Ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovevano essere effettuati.Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli art. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e successive modifiche.(comma 161 legge 27/12/2006 n.296).
La misura annua degli interessi è determinata dall’Ente con deliberazione di G.M. da adottare entro il termine fissato da norma statale per l’approvazione del bilancio nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. In caso di mancata adozione entro il termine predetto si applica la percentuale determinata per l’anno precedente. Il calcolo degli interessi deve essere fatto con maturazione giorno per giorno on decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’Ufficio devono essere motivati i relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l‘indicazione dell’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine giorni sessanta entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’Ente per la gestione del tributo.
Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative in materia di tributi comunali.
Art. 11
Accertamento delle entrate non tributarie
L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura
dell'esercizio finanziario.
Art. 12
Contenzioso tributario
Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.
In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l’eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà l’assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.
Art. 13
Sanzioni tributarie
Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior
tributo dovuto.
L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa con la precisazione del termine entro
il quale il contribuente può eventualmente presentare ricorso. L'avviso di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato tramite messo comunale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune le sanzioni sono determinate direttamente dal suddetto gestore.
Art. 14
Autotutela
Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Anche qualora il provvedimento si divenuto definitivo il funzionario su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all’annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto e in particolare nella ipotesi di: errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti,mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni-detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negai, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
TITOLO III
RISCOSSIONE
Art. 15
Riscossione
-Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
-La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Si applicano le disposizioni previste dall'art.124 dell’ORREELL vigente nella Regione Siciliana, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.
Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'Organo di revisione.
In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune la riscossione delle entrate tributarie ( sia spontanea che coattiva ) è effettuata dal Soggetto Gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti locali. In base ad apposita convenzione, potranno essere affidate al Gestore tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dalle sanzioni amministrative. Al soggetto gestore, a seguito di apposita convenzione con il Comune, potrà essere affidata anche la riscossione sia spontanea che coattiva delle entrate patrimoniali quali, al solo fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche,servizio idrico integrato ecc.
Per la riscossione coattiva sia delle entrate tributarie che delle entrate patrimoniali il Responsabile del Settore Tributi è autorizzato, con proprio provvedimento motivato, a disporre il pagamento dilazionato in rate mensili, non inferiori ad €. 50,00 gravato di interessi di cui all’art.10, anche nel caso in cui il tributo pregresso rateizzato andrà iscritto a ruolo, secondo la seguente graduazione:
a) Da € 0,01 ad € 1.000,00 da n. 5 a 10 rate mensili
b) Da €.1001,00 ad € 2.000,00 da n. 11 a 20 rate mensili
c) Da €.2001,00 in poi da n. 21 a non oltre 40 rate
mensili
-Il contribuente ha comunque facoltà di estinguere il debito in una unica soluzione.
Art. 16
Crediti inesigibili o di difficile riscossione
-Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
-Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.
Art. 17
Rimborsi e compensazioni
Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento entro il termine di anni cinque dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, l’Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. (
comma 164 legge 296/2006)L’Ente ha facoltà di compensare le somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al comune a titolo di entrate tributarie ed extratributarie Pertanto ogni Responsabile di Settore preposto alla liquidazione di somme, prima dell’adozione dell’atto citato, acquisirà dall’Ufficio Tributi informazioni sull’eventuale stato di insolvenza del Beneficiario.(
comma 167 legge 296/2006).In caso di riscontro positivo,previa comunicazione all’Interessato, adotterà l’atto di liquidazione procedendo alla compensazione delle partite debitorie/creditorie.
Art.18
Crediti-debiti di modesta entità
Per le entrate tributarie gli importi fino alla concorrenza di €. 16,00 (eurosedici) non sono dovuti né danno diritto a rimborso
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 19
Norme finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il presente regolamento entra in vigore una volta scaduto il termine di pubblicazione.