REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI INFORMATORI
Art. 1 -Autonomia negoziale
Art. 2 -Oggetto, Finalità e Principi
Art. 3 -Attività non disciplinate
CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI
Art. 4 -Attività istruttoria, preparatoria e propositiva. Determinazione a
contrattare
Art. 5 -Modalità di contrattazione
Art. 6 -Disciplina del contenuto dei contratti
Art. 7 -Cauzioni
Art. 8 -Tutela dei lavoratori
Art. 9 -Competenze e Responsabilità
Art. 10 -Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto
TITOLO II LA SERIE PROCEDIMENTALE
CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI
Art. 11 -Procedure di scelta del contraente
Art. 12 -Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed Integrazioni
Art. 13 -Bando di gara e Pubblicità
Art. 14 -Capitolato speciale d’appalto
Art. 15 -Requisiti di partecipazione
Art. 16 -Compartecipazione alle gare
Art. 17 -Criteri di aggiudicazione
Art. 18 -Contenuto dell’offerta
Art. 19 -Modalità di presentazione delle offerte
Art. 20 -Offerte uguali
Art. 21 -Offerta unica
Art. 22 -Offerte anormalmente basse
Art. 23 -Tornate di gara
CAPO II - PROCEDURA APERTA: PROCEDURA APERTA O PUBBLICO INCANTO
Art. 24 -Definizione
Art. 25 -Il procedimento di gara
CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE: PROCEDURA RISTRETTA E APPALTO CONCORSO
Art. 26 -Procedura ristretta -Definizione
Art. 27 -Appalto concorso - Definizione
Art. 28 -Il procedimento di gara - Norme generali
CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA
Art. 29 -Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura
ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d’asta
Art. 30 -Commissioni di gara nel caso di Appalto Concorso e nei casi di Offerta
Economicamente più Vantaggiosa
CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)
Art. 31 -Definizione
Art. 32 -Procedura negoziata per Forniture di Beni e Servizi
Art. 33 -Procedura negoziata per Lavori Pubblici
Art. 34 -Tipi di procedura negoziata
Art. 35 -Invito alle procedure negoziate concorrenziali
Art. 36 -Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali
CAPO VI - ALTRE PROCEDURE
Art. 37 - Affidamento dei servizi dell’allegato IIB dlgs. 163/2006 – Principi
generali
Art. 38 - Affidamento dei servizi dell’allegato IIB dlgs. 163/2006 – Modalità di
affidamento
Art. 39 - Sponsorizzazioni
Art. 40 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di
volontariato
Art. 41 – Sistemi telematici di acquisto
CAPO VII - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 42 -Contratti per l’esecuzione di spese in economia
Art. 43 -Limiti di importo e divieto di frazionamento
Art. 44 -Ambito di applicazione
Art. 45 -Modalità di esecuzione
Art. 46 -Amministrazione diretta
Art. 47 -Affidamento ed esecuzione per cottimi
Art. 48 -Esecuzione con sistema misto
Art. 49 -Forma dei contratti
TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED
IMMOBILIARE
CAPO I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
Art. 50 -Alienazione di Beni Mobili
CAPO II - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 51 -Oggetto
Art. 52 -Individuazione del Prezzo
Art. 53 -Beni Vincolati
Art. 54 -Vendita di Beni Soggetti a Diritto di Prelazione
Art. 55 -Procedure di Vendita
Art. 56 -Procedura aperta
Art. 57 -Procedura negoziata
Art. 58 -Procedura negoziata Diretta
Art. 59 -Offerte per Procura e per Persona da Nominare
Art. 60 - Permuta
CAPO III - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
Art. 61 -Acquisto di Beni Immobili
CAPO IV - USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI
Art. 62 -Uso Particolare di Beni demaniali o Patrimoniali Indisponibili
CAPO V - LOCAZIONI
Art. 63 -Locazioni da Terzi di Immobili
Art. 64 -Locazioni a Terzi di Immobili
TITOLO IV - LA SERIE NEGOZIALE
CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 65 -Competenza alla stipula
Art. 66 -Modalità di stipula
Art. 67 -Adempimenti per la stipulazione dei contratti
Art. 68 -Spese contrattuali
Art. 69 -Repertorio e custodia dei contratti
Art. 70 -Originali e copia del contratto
Art. 71 -Registrazione del contratto
Art. 72 -Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali
CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 73 -Responsabilità della esecuzione del contratto
Art. 74 -Consegna in pendenza di stipulazione
Art. 75 -Contratti aggiuntivi
Art. 76 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell’esecutore
Art. 77 -Inadempimento contrattuale
Art. 78 -Collaudo - Regolare esecuzione
Art. 79 -Penali
Art. 80 -Controversie
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 81 -Disposizioni di coordinamento
Art. 82 -Abrogazioni
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI INFORMATORI
Art. 1 - Autonomia negoziale
1. Il Comune è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all’Amministrazione.
Art. 2 - Oggetto, Finalità e Principi
1. In applicazione di quanto previsto all’art. 1, il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della Legge e dello Statuto, l’attività contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. Il Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell’Ente.
3. L’attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, come codificati all’art. 2 del dlgs. 163/2006.
4. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedimentali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, il Comune opera secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento.
5. Si intende per imparzialità il comportamento del Comune neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.
6. Si intende per buon andamento l’attività del Comune rivolta al soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell’interesse pubblico cui il contratto è, direttamente od indirettamente, teso.
Art. 3 - Attività non disciplinate
1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento: a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie; b) gli atti e i contratti di liberalità; c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; d) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni al Comune; e) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;
CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI
Art. 4 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare
1. L’espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Dirigente del Servizio nella cui competenza rientra la procedura finalizzata al rapporto contrattuale.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, in genere coincide con il Dirigente, responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l’attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. La volontà dell’Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione del Dirigente di cui al comma 1 in cui devono essere specificati: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto e la sua forma; c) le clausole ritenute essenziali e l’eventuale capitolato speciale o disciplinare; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente; e) la nomina dei Soggetti facenti parte della Commissione di gara per le gare con la scelta per prezzo più basso; f) il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 od il responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge n. 109/1994 in materia di appalti di lavori pubblici, come recepita dalla l.r. 7/2002, o ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/2006. Qualora tale indicazione non sia fornita, il Responsabile del procedimento ex Legge n. 241/1990 o ex art. 10 dlgs. 163/2006 coincide con il Dirigente Responsabile del Servizio.
5. La determinazione deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze fattuali concrete che integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dall’art. 57 del dlgs. 163/2006, di cui si fa applicazione.
6. La determinazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto ed obbligatoriamente il capitolato speciale d’appalto, documenti ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
7. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.
8. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 7 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali nelle singole fattispecie vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell’ordinamento.
Art. 5 - Modalità di contrattazione
1. I contratti dai quali deriva un’entrata per l’Amministrazione (alienazioni, locazioni ...) sono disciplinati in conformità a quanto disposto nel titolo III del presente regolamento.
2. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l’Amministrazione (acquisti, forniture, appalti di lavori e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta, da procedura ristretta o, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.
3. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l’esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell’Amministrazione, si potrà far ricorso al "contratto aperto", dove l’individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità: a) definizione di un determinato bugdet di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l’importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l’aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile; b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l’importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Di norma il superamento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto.
Il Dirigente responsabile della gestione del "contratto aperto" e l’aggiudicatario potranno concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.
4. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del precedente comma, avvalendosi delle facoltà previste all’art. 154 del D.P.R. n. 554/1999.
Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti
1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l’esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
2. Sono elementi essenziali dei contratti: a) l’individuazione dei contraenti; b) l’oggetto del contratto; c) la finalità e causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali; d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni; e) le obbligazioni delle parti contraenti; f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento; g) la durata e la decorrenza del contratto; h) le cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa; i) le modalità di risoluzione delle controversie; j) le spese contrattuali e oneri fiscali.
3. Quando la natura del contratto lo richieda, esso deve inoltre prevedere:
a) la cauzione;
b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
c) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture;
e) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
f) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
g) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
h) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all’art. 1341, 2° comma del codice civile, a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l’appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all’atto della gara;
i) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.
4. I contratti devono avere termini e durata certi. E’ vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
5. Il ricorso al subappalto è consentito nell’ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l’idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall’appaltatore.
6. Nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell’aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all’atto della presentazione dell’offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto.
7. Per servizi e forniture peculiari il subappalto può essere vietato con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.
8. Se il capitolato speciale prescrive l’obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l’esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.
9. Salvo l’obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti
commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel
capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche ed in tutti gli altri
elaborati progettuali nonché nell’offerta possono essere richiamate e concorrere
in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Dirigente
preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno allegare
materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.
Art. 7 - Cauzioni
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonea cauzione a favore del Comune.
2. Per i contratti relativi all’esecuzione di opere pubbliche e quelli relativi alla fornitura di beni o di servizi, la garanzia provvisoria deve essere prestata per un valore pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità previste dall’art. 75 dlgs. 163/2006.
3. Il Comune, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l’azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti dovuti.
4. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo diverse modalità di legge o di capitolato.
Art. 8 - Tutela dei lavoratori
1. Qualunque sia la procedura prescelta per l’affidamento o l’aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l’applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Art. 9 - Competenze e Responsabilità.
I Soggetti a cui sono state attribuite le funzioni di cui al comma 3 bis dell’art. 51 della l. 142/90 per la realizzazione dei programmi dei progetti e degli obiettivi affidati e nei limiti delle risorse loro assegnate esplicano la necessaria attività negoziale per lavori e per forniture, assumendo il provvedimento a contrattare, i relativi impegni di spesa, con l’individuazione del contraente previo confronto delle offerte come previsto dalla legge e dal vigente regolamento e stipulando i relativi contratti.
Qualora i provvedimenti presupposti o finali di individuazione del Contraente siano di esclusiva competenza di altri organi, il responsabile del procedimento, per i lavori pubblici, oppure il soggetto di cui al comma precedente, per le forniture appronterà e sottoporrà la relativa proposta all’Organo competente.
Spettano, nei modi e con le procedure previste dal Regolamento di contabilità, ai Responsabili dei Servizi i provvedimenti di liquidazione.
L’attività negoziale e quella presupposta e conseguente dei Dirigenti o dei Responsabili dei Servizi deve seguire e rispettare le norme del presente Regolamento e del Regolamento di contabilità.
Il Responsabile del procedimento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture svolge le funzioni assegnategli dal Decreto legislativo 163/2006 (Codice degli appalti) ed in particolare dall’art. 10 del D.lgs. e successive modifiche ed integrazioni.
Per i lavori pubblici, in applicazione dell’art. 7 della l. 109/94, come recepita dalla l.r. 7/2002, il Responsabile unico del procedimento viene nominato dal Sindaco per ogni singolo intervento previsto nel programma triennale per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
Art. 10 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto
1. I lavori della Commissione di gara di cui al presente Regolamento si concludono con l’aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.
2. Con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente responsabile della procedura di affidamento si procede all’approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva previa verifica circa il possesso di requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla gara.
3. A seguito dell’aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto.
4. Il verbale di gara non costituisce contratto.
TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE
CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI
Art. 11 - Procedure di scelta del contraente
1. Il Comune sceglie il privato contraente seguendo le modalità contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e precisamente:
a) procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso), in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall’Amministrazione possono presentare offerte;
c) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme) in cui l’Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà del Comune utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
Art. 12 - Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed Integrazioni
1. Le cause di esclusione dalle gare d’appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l’esclusione comportano l’esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell’Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.
3. Con provvedimento motivato si procede all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente del concorrente che, nell’eseguire prestazioni o servizi a favore dello stesso Comune, si sia reso colpevole di negligenza, di inadempienza o malafede debitamente accertate, o non abbia aderito alla stipulazione di contratto aggiudicatogli o definitivamente assegnatogli dal Comune, per cause a lui imputabili e non giustificabili.
4. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara, è facoltà della Commissione di gara di richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi.
Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità
1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara, che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato "Norme di gara" o "Disciplinare di gara"; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.
3. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è di norma approvato con
determinazione del Dirigente responsabile della procedura di gara. Il bando di
gara fa menzione della determina a contrarre.
4. In tale determinazione il Dirigente può attribuire la responsabilità del procedimento ex legge n. 241/1990 ad altro dipendente facente parte del Settore. In caso di non indicazione, la responsabilità rimane in capo al Dirigente.
5. Il bando di gara deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
6. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. Il bando di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato, a cura dei rispettivi servizi che curano le procedure di gara, nei termini e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in particolare come previsto:
dall’art. 29 della legge 109/94, come recepita dall’art. 23 della L.R. 7/02 per gli appalti di lavori pubblici;
dall’art. 35 della della L.R. 02.08.2002, n. 7/02, per gli appalti di beni e servizi.
8. In assenza di specifiche disposizioni normative i bandi devono essere pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
9. L’esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e comunicato a tutti i partecipanti.
Art. 14 - Capitolato speciale d’appalto
1. Il capitolato speciale d’appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l’intera procedura d’appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene:
a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara;
c) l’indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela dell’amministrazione;
e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
Art. 15 - Requisiti di partecipazione
1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nel bando; gli stessi sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all’oggetto della gara.
2. Salvo diversa indicazione normativa, i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell’offerta e di svolgimento della gara.
3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all’attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
4. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.
5. E’ facoltà del Comune mettere in atto le necessarie e ammesse procedure di verifica nei confronti dell’impresa prescelta ed eventuale verifica a campione nei confronti dei concorrenti secondo modalità organizzative definite dal Dirigente responsabile della procedura di gara.
Art. 16 – Collegamento sostanziale in fase di gara
1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Commissione di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
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Art. 17 - Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione, previste dalle specifiche discipline, devono essere indicati nel bando e nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l’aggiudicazione viene effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all’oggetto dell’appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, il responsabile del procedimento utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
Nel caso in cui la ponderazione di risulti impossibile per ragioni dimostrabili, il bando di gara indica comunque l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove il responsabile del procedimento non sia in grado di stabilirli tramite le risorse interne, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La Commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza.
5. Il Comune precisa nel bando di gara o nel capitolato d’oneri la ponderazione
relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta
economicamente più vantaggiosa. Qualora per ragioni dimostrabili sia impossibile
la ponderazione, il Comune indica nel bando di gara l’ordine decrescente
d’importanza dei criteri.
6. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell’offerta, salvo motivate ragioni legate alla peculiarità dei servizi da affidare.
7. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
Art. 18 - Contenuto dell’offerta
1. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d’invito.
2. La parte economica dell’offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l’indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l’indicazione apposta in lettere.
3. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato.
4. Nel caso di cui al comma 3, quando l’ammontare dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa finanziata, il perfezionamento del contratto potrà avvenire solo dopo l’adozione del provvedimento di approvazione della maggiore spesa previa valutazione dell’opportunità dell’affidamento.
Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte
1. L’offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell’oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L’offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.
2. Il recapito dell’offerta al Comune deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l’ufficio indicato nei termini previsti.
3. Il Comune non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
Art. 20 - Offerte uguali
1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all’aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l’offerta ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
2. Qualora i presenti non intendano migliorare l’offerta la Commissione procederà mediante sorteggio.
3. Qualora nessuno dei concorrenti che ha espresso offerta uguale sia presente, la Commissione richiede a tali candidati la produzione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l’offerta più conveniente. Qualora nessuno dei concorrenti invitati produca, nel termine fissato, offerta migliorativa, la Commissione senza indugio procederà al sorteggio.
Art. 21 - Offerta unica
1. Se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d’invito, si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente.
2. Si applica pure quanto disposto dall’art. 13, c.6 del presente regolamento.
3. Nel caso di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi. E’ facoltà della Commissione giudicatrice predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l’unica offerta non viene considerata idonea all’aggiudicazione.
Art. 22 - Offerte anormalmente basse
1. Qualora la Commissione di gara individui, in applicazione dell’art. 86 dlgs. 163/2006, ovvero secondo la propria valutazione in assenza di puntuali e specifiche normative, una o più offerte anomale, l’Autorità che presiede la gara, qualora ritenga che la Commissione di gara non sia in grado di procedere autonomamente alla verifica delle offerte anomale, sospende la seduta di gara e segnala il fatto al responsabile del procedimento il quale, eventualmente coadiuvato da organismi tecnici dell’Amministrazione, attiva il procedimento del contraddittorio in merito agli elementi costitutivi dell’offerta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 dlgs. 163/2006. Il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio prestabilito le giustificazioni sulla composizione dell’offerta, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Al termine del procedimento del contraddittorio, la Commissione di gara, sulla base della relazione prodotta dal responsabile del procedimento e dagli organismi tecnici preposti in merito alle risultanze del summenzionato procedimento di contraddittorio, dopo aver approvato tali risultanze, procede, nel caso in cui il riscontro sull’anomalia risulti positivo, ad escludere l’offerta anomala e ad aggiudicare la gara all’offerta che segue in graduatoria e che non presenti carattere di anomalia.
2. Oltre alla verifica delle offerte in applicazione della disciplina di cui al comma 1, è sempre fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Art. 23 - Tornate di gara
1. Quando il Comune procede a più gare d’appalto da esperirsi nella medesima giornata, le stesse si svolgono secondo l’ordine decrescente di importo.
2. Nel caso di cui al precedente comma, tale da configurarsi come una tornata di gare, è sufficiente la presentazione da parte di un’impresa che partecipa a più di una gara della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato, purché tale possibilità sia contemplata nel bando di gara.
CAPO II - PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)
Art. 24 - Definizione
1. La procedura aperta (o asta pubblica o pubblico incanto), è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel bando di gara (e/o nei documenti ad esso allegati) il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi: a) per contratti attivi; b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti; c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all’importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.
Art. 25 - Il procedimento di gara
1. Il procedimento della procedura aperta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell’ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti dettagliatamente illustrati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati.
3. Il bando di gara rappresenta l’atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
4. L’ammissione e l’esclusione degli offerenti è compito della Commissione di gara di cui al presente Regolamento, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.
CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO-CONCORSO)
Art. 26 - Procedura ristretta - Definizione
1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dal Comune.
2. Il Comune si avvale di norma del procedimento della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all’importanza o alla natura del contratto.
Art. 27 - Appalto concorso - Definizione
1. L’appalto concorso, anch’esso denominato procedura ristretta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale utilizzato in tutti quei casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede è dotata di particolare complessità e/o specialità o è di carattere artistico, tecnico o scientifico, così che risulta indispensabile avvalersi dell’apporto collaborativo dei privati tramite l’elaborazione da parte degli stessi di soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche.
2. L’Amministrazione, in tal caso, invita coloro che sono stati selezionati a seguito di pubblicazione del bando di gara a presentare un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto.
3. La funzione tipica dell’appalto concorso, nel caso di contratti ricadenti nell’ambito di applicazione del dlgs. 163/2006 che non prevede espressamente tale procedura, può essere conseguita mediante l’utilizzo della procedura ristretta nella quale la calibrazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia tale da assegnare alla qualità della proposta progettuale un peso rilevante nell’economia complessiva del criterio di aggiudicazione.
Art. 28 - Il procedimento di gara - Norme generali
1. Il procedimento della procedura ristretta e dell’appalto concorso è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. La preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette e all’appalto concorso e la conseguente approvazione dell’elenco delle stesse compete ai Dirigenti per gli ambiti di rispettiva competenza. Deve essere adeguatamente motivata l’eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione. Tale esclusione va tempestivamente comunicata agli Interessati.
Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata nell’elenco approvato, il Dirigente dirama gli inviti a presentare offerte tramite l’inoltro della lettera d’invito ai soggetti prequalificati.
3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d’invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l’atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA
Art. 29 - Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d’asta
1. Nei procedimenti di appalto con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base d’asta predeterminata la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente: dal Dirigente Comunale responsabile del Settore di competenza in qualità di Presidente e da due dipendenti del medesimo Servizio/Settore, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la medesima determinazione a contrattare.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 51 c.p.c. e dall’art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici non possono far parte della Commissione di gara coloro che:
- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti.
- sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c .
2. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
3. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla
"autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della
Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della
Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della
continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e
l’aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di
approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si
ritira per pervenire ad una decisione.
4. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno:
a) l’oggetto e il valore dell’appalto;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la
parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) le ragioni dell’eventuale mancata aggiudicazione.
5. I componenti della Commissione possono richiedere l’inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l’inserimento a verbale di dichiarazione, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.
Art. 30 - Commissioni di gara nel caso di Offerta Economicamente più Vantaggiosa
1. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la gara d’appalto di lavori pubblici, servizi e forniture è esperita con il metodo della procedura aperta o della procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara di cui al precedente articolo 29, comma 1, è integrata da due membri esperti con specifica competenza nella materia oggetto di gara, interni od esterni all’Amministrazione stessa. In particolare, laddove nel Settore non si riscontrino le specifiche professionalità esperte rispetto all’oggetto dell’appalto, i componenti saranno individuati e nominati tra i Funzionari dipendenti dell’Ente anche se appartenenti ad altri Settori, di concerto tra i Capi Settore interessati, e l’esercizio delle funzioni sarà obbligatorio. In caso di mancato accordo, provvede alla nomina il Segretario/Direttore Generale.
2. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Dirigente responsabile della procedura di gara con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3.In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i Commissari diversi dal presidente, in possesso di idonea competenza in relazione all’oggetto della gara, sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
4. L’atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l’attestazione dell’avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata. In tale atto dovrà altresì essere determinato l’ammontare del compenso spettante ai membri esperti esterni all’Amministrazione.
5. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della Commissione si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:
a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l’accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l’esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo e la siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l’offerta, per garantirne l’autenticità e l’impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni; la Commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale, i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando;
b) esame degli elementi tecnico-qualitativi dell’offerta con attribuzione dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione dà corso all’apertura delle offerte tecniche, verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara e procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse secondo i criteri già prefissati nel disciplinare di gara od in mancanza secondo i criteri che la stessa si è data prima di procedere all’apertura delle offerte tecniche;
c) formulazione ed approvazione da parte della Commissione della valutazione tecnica finale in seduta riservata;
d) lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all’elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente articolo 22;
f) proclamazione da parte della Commissione dell’aggiudicatario provvisorio primo classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala;
g) aggiudicazione definitiva dell’appalto effettuata con determinazione del Dirigente competente.
CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)
Art. 31 - Definizione
1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all’articolo 4, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall’impresa con cui si negozia il contratto.
3. Il cottimo fiduciario, ancorché definito quale procedura negoziata ai sensi dell’art. 30, c.40, dlgs. 163/2006, è il metodo ordinario per la scelta del cottimista nel diverso sistema dell’economia, retto da diversi presupposti di ammissibilità e disciplinato dagli artt. 42 ss. del presente regolamento.
Art. 32 - Procedura negoziata per Forniture di Beni e Servizi
1. Per l’affidamento di forniture di beni e servizi e fatti salvi i casi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal dlgs. 163/2006 in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E’ possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del dlgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A dlgs. 163/2006 e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
2. Il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non deve essere imputabile al Comune.
d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il Comune ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
g) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è, inoltre, consentita:
h) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
i) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
l) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 28 dlgs. 163/2006.
Art. 33 - Procedura negoziata per Lavori Pubblici
1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge n. 109/1994, come recepita dalla l.r. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai sensi dell’art.122, c.7 dlgs. 163/2006 è comunque consentito il ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro, di regola preceduta da procedura concorrenziale informale, salva la sussistenza di ragioni di urgenza ovvero di importo fino a ventimila euro.
Art. 34 - Tipi di procedura negoziata
1. Fatte salve le ipotesi contemplate ai successivi commi in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale procedimentalizzato al fine di coniugare i principi di concorrenza e "par condicio" con quelli di snellezza operativa e celerità. Si applica l’art. 57, c.6 dlgs. 163/2006 a tenore del quale gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e previa selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Comune sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento della gara ufficiosa.
3. In particolare, l’impossibilità di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell’ente o in rapporti contrattuali in corso. Il responsabile del procedimento, al fine di motivare l’unicità del prestatore, procede preventivamente ad una indagine di mercato.
4. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla procedura negoziata diretta nelle ipotesi previste dall’articolo 32, c.2, lettere b), d), e), f), g), h), i), l) e nell’ipotesi prevista dal comma 2 lettera c) del medesimo articolo quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento di procedure concorsuali, anche informali.
5, Le procedure negoziate concorrenziali vengono svolte di regola mediante gara ufficiosa nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36.
Art. 35 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali
1. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telegramma e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
2. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.
3. Le imprese vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con il Comune sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. Alle imprese invitate deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. od in quelli corrispondenti di altri Paesi e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell’appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant’altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
5. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la procedura negoziata può essere preceduta da un bando di gara volto a sollecitare richieste d’invito nei confronti dell’Amministrazione. Tale procedimento sarà attivato qualora il Dirigente Responsabile del Settore lo ritenga necessario soprattutto nei casi in cui, attesa la peculiarità dell’oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l’invito tale da garantire lo sviluppo di un’opportuna competizione.
Art. 36 - Modalità di svolgimento delle Procedure negoziate concorrenziali
1. Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate dal Dirigente Responsabile del Settore e da due testimoni scelti nell’ambito dei dipendenti del servizio interessato. L’apertura delle offerte avviene in seduta pubblica, nel giorno, luogo ed ora indicati nella lettera di invito. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente e dai testimoni.
2. Gli appalti sono affidati all’impresa che ha formulato l’offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell’invito di cui all’articolo precedente (o nel bando), quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l’assistenza tecnica, il servizio successivo.
3. In casi particolari, opportunamente motivati dal Dirigente, la valutazione dell’offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l’offerta viene sviluppata su elementi diversi dal prezzo preventivamente determinati nell’invito o nel bando di procedura negoziata.
4. Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa o nel caso di cui al precedente comma 3 il Dirigente lo ritenga necessario, purché ciò sia stato indicato nell’invito o nel bando di cui all’articolo precedente, all’esame delle offerte può provvedere una Commissione costituita ai sensi dell’articolo 30. Valgono in tal caso le disposizioni di cui al summenzionato articolo 30 in merito alle modalità ed ai tempi di nomina della Commissione.
5. La lettera di invito può prevedere la facoltà per il Comune di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Qualora durante la negoziazione alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l’amministrazione e aventi caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera di invito, l’Amministrazione procede a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.
6. L’aggiudicazione definitiva è proclamata con atto di determinazione del Dirigente.
CAPO VI - ALTRE PROCEDURE
Art. 37 - Affidamento dei servizi dell’allegato II B dlgs. 163/2006 – Principi generali
1. Per l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B al dlgs. 163/2006, (c.d. servizi "sotto osservazione") ed individuati puntualmente nell’elenco allegato al presente regolamento, si osservano le speciali norme di cui al presente titolo, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedimentali più rigorose per il loro affidamento.
2. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B al dlgs. 163/2006, avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano inoltre le seguenti norme del dlgs. 163/2006:
- articolo 68 (specifiche tecniche),
- articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento).
3. Per l’affidamento dei servizi culturali di cui agli artt. 115 e 117 Dlgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) si osservano le forme prescritte in tali disposizioni, eventualmente integrate dalla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del dlgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.
4. Per l’affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di cui alla L.328/2000, al d.p.c.m. 30.3.2001 e alla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del dlgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.
5. Per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all’art.90 della L. 289/2002 e della disciplina regionale attuativa.
6. Qualora i servizi da affidare, seppure compresi nell’allegato IIB al dlgs. 163/2006, assumano concretamente natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, vanno osservate le forme di affidamento previste dalla vigente disciplina in materia.
Art. 38 - Affidamento dei servizi dell’allegato II B dlgs. 163/2006 – Modalità di affidamento
1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B al dlgs. 163/2006 avviene inoltre nel rispetto delle seguenti modalità procedimentali:
a) per importi fino ad Euro 20.000 è consentito l’affidamento diretto in economia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione;
b) per importi superiori ad Euro 20.000 e fino ad Euro 100.000, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. E’ consentito prevedere nell’avviso la facoltà per l’Amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal Responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare. In alternativa, è ammessa la procedura negoziata tra almeno cinque operatori da preselezionare con criterio rotativo da un elenco di soggetti idonei già attivato dall’amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;
c) per importi superiori ad Euro 100.000 e fino a 200.000 euro, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all’albo pretorio, sul sito internet del Comune. E’ consentito prevedere nell’avviso la facoltà per l’amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare;
d) per importi superiori a 200.000 euro, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all’albo pretorio, sul sito internet del comune e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionale. E’ consentito prevedere nell’avviso la facoltà per l’amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare.
2. Il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni alla data dell’invio della lettera di invito. In caso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla data dell’invio della lettera di invito. Il termine di presentazione delle offerte deve essere adeguatamente aumentato in relazione alla complessità dell’appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all’eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco.
Art. 39 - Sponsorizzazioni
1. La sponsorizzazione è il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), dietro corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti.
2. Il corrispettivo dovuto dallo sponsor al Comune può consistere in una somma di danaro ovvero nell’esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi di vario genere.
3. Il Comune può concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività: a) culturali, sportive e ricreative; b) di promozione turistica; c) di carattere sociale ed assistenziale; d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche; e) di valorizzazione del patrimonio Comunale e dell’assetto urbano; f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale; g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile.
4. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando. In tale ultimo caso, l’amministrazione può riservarsi di invitare un numero minimo di cinque candidati. Ai sensi dell’art. 26 dlgs. 163/2006 si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. Le offerte verranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente preposto al Servizio interno di riferimento.
5. Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l’esecuzione di lavori su beni Comunali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del dlgs. 163/2006, salvo le norme sulla qualificazione dell’esecutore e degli eventuali progettisti.
6. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative del Comune, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di soggetti privati.
7. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono essere compatibili e consone con l’immagine del Comune.
8. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
Art. 40
Convenzioni con cooperative sociali, associazioni,
associazioni di volontariato
1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 ss.mm., finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale
3. Qualora l’importo dell’affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate ed attraverso l’adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo
4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all’esercizio delle sue funzioni.
5. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all’affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l’oggetto della convenzione.
7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
Art. 41 – Sistemi telematici di acquisto
1. Il Comune intende promuovere l’utilizzo di strumenti telematici per l’approvvigionamento di beni e servizi che comportano un’applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente automatizzata valutazione delle offerte ed emersione della proposta aggiudicataria.
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle gare telematiche vanno adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le procedure telematiche sono realizzate seguendo i principi di sicurezza fissati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con le interrogazioni delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L’invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dal Comune secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dal Comune o dal gestore del sistema, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
5. Per l’espletamento delle gare telematiche è necessaria la creazione di un apposto sito contenente la documentazione relativa alla procedure stesse, le modalità di svolgimento e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.
6. Il sistema utilizzato deve garantire l’integrità delle offerte e la loro consultazione contestuale come avviene per le gare con prezzo in busta chiusa, e assicurare regole chiare e preliminarmente note ai concorrenti abilitati per le gare di tipo dinamico. Il Presidente della Commissione di gara verifica che le registrazioni di sistema consentano di riscontrare l’osservanza dei principi regolatori della gara e ne garantisce la consultazione e l’eventuale riproduzione per l’esercizio del diritto d’accesso.
7. Il Comune intende altresì sviluppare il mercato elettronico inteso come l’insieme delle procedure che consentono alla stessa di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.
8. Ai fini di cui al comma 7 saranno poste in essere tutte quelle attività che possono consentire l’utilizzo consueto di tale strumento nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.
CAPO VII ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 42 - Contratti per l’esecuzione di spese in economia
1. Il presente capo disciplina l’esecuzione delle spese in economia per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi.
2. L’esecuzione di lavori in economia è disciplinata da apposito regolamento Comunale.
Art. 43 Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. E’ di norma consentito provvedere in economia per l’acquisizione di beni e servizi nei limiti di un importo massimo di Euro 200.000,00, in relazione ad ogni tipologia di spesa di cui al successivo articolo 44.
2. Tale limite si intenderà automaticamente modificato in conseguenza di limiti diversi introdotti da successiva normativa in materia.
3. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l’esecuzione alle regole del presente Capo.
Art. 44 Ambito di applicazione
1. Nel limite di importo di cui al precedente articolo 43, comma 1, possono essere eseguite in economia le seguenti spese:
a) acquisti di generi di cancelleria, valori bollati, carta, stampati, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
c) acquisto, manutenzione e riparazione di sistemi hardware, software e di trasmissione dati nonché acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; noleggio, assistenza tecnica, informatica e telematica, spese per l’effettuazione di studi di fattibilità e/o progettazione di sistemi informatici/telematici e/o ingegneria software;
d) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi interni ed esterni, tendaggi, tappezzerie, moquettes e simili, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, attrezzature d’ufficio, sistemi antifurto, servizi per la custodia e sicurezza;
e) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici, per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; servizi di manutenzione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e riparazione degli impianti semaforici;
f) acquisti di vestiario per il personale dipendente;
g) acquisto di attrezzature ed utensili occorrenti alle attività prestazionali gestite in economia;
h) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso ed altre attrezzature per il servizio della protezione e per gli adempimenti correlati all’applicazione del D. Lgs n. 626/1994;
i) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;
j) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
k) urgenti prestazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di beni mobili ed immobili;
l) acquisto materiale igienico sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
m) trasporti, spedizioni, facchinaggi;
n) locazione di locali a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali dotazioni e/o attrezzature di funzionamento;
o) spese per l’attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
p) organizzazione ed allestimento di mostre, esposizioni, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico;
q) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
r) spese di rappresentanza e di ospitalità;
s) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice,
acqua, telefonia, trasmissione dati, acquisto fax ed apparati elettronici e relativi allacciamenti con i pubblici fornitori;
t) spese per indagini geologiche, geognostiche, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico; u) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o altre fonti di informazione ove ritenuto necessario ed altre inserzioni;
v) spese per l’effettuazione di studi, indagini, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione dei bilanci dell’Amministrazione;
w) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di traduzione, di trascrizione, di sbobinatura, di inserimento dati, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, di esecuzione disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia, litografia nei casi in cui il Comune non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
x) prestazioni e forniture afferenti l’esecuzione di riproduzioni di copie eliografiche digitali, a colori, plottaggi, per produzioni fotografiche e materiale fotografico;
y) prestazioni occorrenti per il normale funzionamento degli uffici che per loro natura non possono essere acquisiti con le normali procedure di gara;
z) servizi di catering, mensa ristorazione cerimoniale;
aa) espurghi, rimozioni di materiali tossico-nocivi speciali e relativi smaltimenti;
bb) forniture di attrezzature e materiali per impianti elettrici, elettromeccanici di tele-
comunicazione e di pubblica illuminazione;
cc) acquisto di selvaggina per ripopolamento;
dd) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete agrometeorologica locale;
ee) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al Comune;
ff) prestazioni di qualsiasi natura quando siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;
gg) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi dell’Ente; hh)spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio o da assumere.
2. Oltre ai suddetti casi il ricorso alle procedure in economia, sempre nel limite massimo di Euro 200.000,00, è ammesso nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
Art. 45 - Modalità di esecuzione
1. L’acquisizione in economia degli interventi può avvenire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo fiduciario; c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
Art. 46 - Amministrazione diretta
1. Sono eseguite con il sistema dell’amministrazione diretta le spese per i servizi per le quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore.
2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune o personale eventualmente assunto in via straordinaria impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
3. L’ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente del Servizio interessato alla spesa con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa.
4. Effettuata la spesa il Dirigente di cui sopra attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa evidenziando anche eventuali economie rispetto all’importo impegnato.
Art. 47 - Affidamento ed esecuzione per cottimi
1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per forniture e i servizi per l’esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l’affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono la fornitura od il servizio, con l’obbligo di provvedere con i propri mezzi all’esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capo.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l’affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente articolo 44 ed entro il limite finanziario indicato dal medesimo articolo.
3. L’esecuzione delle spese in economia deve essere preceduta da confronto concorrenziale fra almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento per potere contrattare con la Pubblica Amministrazione.
4. E’ consentito procedere ad affidamento diretto tramite interpello di un solo soggetto nel caso di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato; per l’acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze; quando la spesa non superi l’importo di Euro 20.000,00. In tal caso la scelta del soggetto con cui contrattare deve essere assunta nel rispetto del principio di rotazione ove siano presenti sul mercato più soggetti idonei e conosciuti.
5. La concorrenza avviene attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta, anche inoltrata a mezzo fax, di preventivo offerta in busta chiusa entro un determinato termine; ove non sia esperibile il confronto concorrenziale si procederà con indagine di mercato o interpello preliminare anche tramite posta informatica o fax.
6. Il Dirigente proponente può scegliere di effettuare l’indagine di mercato anche tramite internet, reperendo e valutando, ove esistenti, le offerte direttamente a mezzo dello strumento informatico. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del comma seguente.
7. La procedura amministrativa per l’affidamento delle spese a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario. E’ facoltà del Dirigente proponente disporre successivamente la verifica dei documenti nei confronti del soggetto prescelto per l’affidamento.
8. L’aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso sia con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
9. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad annullare le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
10. Di norma l’atto di cottimo o la determinazione d’affidamento ovvero il capitolato d’oneri o lettera offerta devono indicare: l’elenco degli interventi; i prezzi unitari per le forniture e i servizi a misura e l’importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; i tempi di consegna; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva la stazione appaltante di provvedere d’ufficio a rischio del cottimista o il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
Art. 48 - Esecuzione con sistema misto
1. Si può procedere con il sistema in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l’esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 46 e 47.
Art. 49 - Forma dei contratti
1. I contratti per l’esecuzione degli interventi in economia sono stipulati in una delle seguenti forme: a) sottoscrizione da parte dell’esecutore della determinazione di affidamento, la quale dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto. b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dall’esecutore ed accettata dall’Ente. c) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; d) scrittura privata.
Laddove l’importo del contratto sia superiore ad € 15.000,00, si procederà alla stipula dell’atto in forma pubblica amministrativa.
2. Il dipendente che sottoscrive il contratto deve dichiarare ai sensi dell’art.26, c.3 bis L.488/1999 e dell’art.47 DPR 445/2000 la conformità ai parametri prezzo-qualità di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia, previsti in convenzioni Consip attive al momento dell’avvio della procedura di acquisizione. In caso di assenza di convenzioni Consip la dichiarazione non è necessaria; al fine di dimostrare tale circostanza, il responsabile della procedura di acquisizione in economia acquisisce l’elenco delle convenzioni Consip attive mediante stampa della relativa pagina dal sito www.acquistinretepa.it alla data di avvio della procedura.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
CAPO I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
Art. 50 - Alienazione di Beni Mobili
1. Il Comune procede all’alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni di cui al titolo II a seconda dell’importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l’una o l’altra forma, sulla scorta di apposita stima.
2. Si può procedere all’alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi Comunali.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l’alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E’ consentita la donazione di beni fuori uso di modico valore ad enti o associazioni senza scopo di lucro. La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna. Le eventuali spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.
CAPO II ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 51 - Oggetto
1. Gli articoli che seguono disciplinano, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della legge n. 127/ 1997, l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, in deroga alle norme di cui alla legge n. 783/1908 e successive modificazioni nonché al regolamento approvato con R.D. n. 454/1909 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile.
2. Le procedure previste sono curate dal Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite preposta Unità Organizzativa.
Art. 52 - Individuazione del Prezzo
1. Il valore base di vendita dell’immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve tenere in considerazione: a) gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile; b) la potenziale destinazione d’uso del bene; c) l’ubicazione del bene e la sua consistenza; d) il grado di appetibilità del bene sul mercato; e) il probabile mercato interessato all’acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale, regionale o locale. Tali elementi saranno essenziali al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare.
3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di riferimento per le alienazioni sul quale saranno effettuate le offerte.
4. A tale prezzo, come sopra determinato, potranno essere aggiunte, a carico dell’aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno).
Art. 53 - Beni Vincolati
1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali è preceduta dall’espletamento delle formalità liberatorie del vincolo.
2. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti potranno essere compiute le procedure previste per il pubblico incanto.
Art. 54 - Vendita di Beni Soggetti a Diritto di Prelazione
1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l’aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
Art. 55 - Procedure di Vendita
1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) procedura aperta; b) procedura negoziata; c) procedura negoziata diretta; d) permuta; in connessione al grado di appetibilità del bene e con la procedura di cui agli articoli seguenti.
Art. 56 - Procedura aperta
1. E’ adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all’acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.
2. Al bando di gara pubblicato integralmente all’Albo Pretorio è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dal Dirigente del Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite preposta Unità Organizzativa, tenendo conto della effettiva loro penetrazione nel mercato, ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali a diffusione nazionale, gli annunci in televisione e con apertura di siti Internet, le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La gara viene effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d’asta indicato nel relativo avviso.
5. La presentazione delle offerte deve avvenire nel rispetto delle formalità previste dal bando mediante servizio postale con raccomandata o altra forma di recapito autorizzato, in modo tale da assicurare il deposito dell’offerta presso l’Ufficio indicato nei termini previsti.
6. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all’offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari ad almeno il 5% del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria contenente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del competente Dirigente dell’Ente.
7. L’apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel modo stabilito nel bando di gara.
8. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale, firmato dai componenti della Commissione di gara, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell’esclusione delle offerte risultate incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni.
9. L’aggiudicazione è fatta dal Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite preposta Unità Organizzativa, in sede di gara, all’offerta più conveniente per l’Amministrazione Comunale; in caso di parità si procede in conformità a quanto previsto dall’art. 20.
10. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in contanti alla stipula del rogito.
11. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
12. La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita.
Art. 57 - Procedura negoziata
1. Si procede alla vendita con il sistema della procedura negoziata, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 12 dalla legge n. 449/1997, oltre che nei casi in cui l’asta sia risultata infruttuosa, quando la commerciabilità del bene è, per l’ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, circoscritta ad una cerchia ristretta di interessati e il suo valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi Euro 250.000,00.
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell’evento. A tal fine si procede alla pubblicazione mediante affissione di manifesti nell’intero territorio del Comune in cui è situato l’immobile.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, l’eventuale limite di ribasso accettabile, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione del contratto valgono le norme richiamate nei precedenti articoli.
Art. 58 - Procedura negoziata Diretta
1. E’ ammessa la procedura negoziata diretta anche con un solo soggetto (in casi eccezionali, ai sensi dell’art. 41, n. 6, R.D. n. 827/1924), nelle seguenti ipotesi:
a) qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti;
b) quando l’alienazione sia disposta a favore di Enti pubblici;
c) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti e servizi pubblici o di pubblico interesse;
d) qualora per le caratteristiche del bene l’acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati;
e) in caso di permuta di cui al successivo art. 60;
f) qualora ci si avvalga di operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare.
2. La procedura negoziata diretta è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata la procedura aperta e siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, e comunque nei casi in cui oltre la procedura aperta siano state esperite le procedure di cui all’art. 57. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20% se previsto nel bando.
3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall’acquirente nel corso della trattativa.
4. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto con le stesse modalità di cui al precedente art. 56 commi 10.
Art. 59 - Offerte per Procura e per Persona da Nominare
1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d’asta.
2. Allorché le offerte siano presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
3. L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all’atto dell’aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi mediante formale atto di accettazione. In mancanza di ciò l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.
4. In ogni caso, comunque, l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.
Art. 60 - Permuta
1. L’organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell’Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da esperto appositamente incaricato, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 52, salvo conguaglio in denaro.
CAPO III ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
Art. 61 Acquisto di Beni Immobili
1. Gli immobili necessari alle finalità del Comune, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame.
2. La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di stima della preposta Unità Organizzativa del Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente o da altro organismo pubblico specializzato.
3. All’acquisto di beni immobili si procede di norma mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell’oggetto del contratto non consenta l’espletamento di una procedura di gara.
4. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.
5. La proposta di vendita deve contenere l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
6. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori; il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecu-zione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
CAPO IV - USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI
Art. 62 - Uso Particolare di Beni Demaniali o Patrimoniali Indisponibili
1. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili possono costituire oggetto di concessione amministrativa oppure possono essere assegnati a propria società partecipata o concessionario contestualmente al conferimento della gestione di un servizio pubblico in quanto trattasi di beni strumentali all’erogazione del servizio stesso.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere quanto segue:
a) individuazione esatta del bene oggetto di concessione, modalità di utilizzo e relativa durata;
b) facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
c) diritto di controllo da parte del Comune;
d) condizioni per la buona conservazione del bene e per l’esercizio delle attività per cui l’uso è assentito; il Comune può provvedere all’esecuzione d’ufficio, in danno del concessionario, delle prestazioni non eseguite da questi;
e) diritti e doveri del concessionario;
f) ammontare del canone e modalità di versamento della cauzione, se prevista;
g) passaggio della proprietà degli impianti e delle opere alla scadenza della
concessione ovvero restituzione del bene in pristino stato;
h) sanzione della decadenza;
i) onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario.
3. Ogni eventuale opera realizzata sul bene deve essere preliminarmente autorizzata dal Comune; alla scadenza della concessione le opere costruite sul bene e le relative pertinenze di norma restano acquisite gratuitamente al patrimonio, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
4. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un Ente o un’Associazione che opera senza fini di lucro e l’uso del bene è effettuato per il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, la concessione può essere effettuata a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso dei consumi e delle spese accessorie.
5. Nel caso che beni di proprietà Comunale vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.
CAPO V - LOCAZIONI
Art. 63 - Locazioni da Terzi di Immobili
1. Il Comune può assumere in locazione immobili necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. La procedura è curata dal Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite preposta Unità Organizzativa.
3. Di norma il contratto di locazione deriva da procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa preceduta, ove possibile, da indagine di mercato a meno che non si ritenga opportuno, attesa l’importanza od il valore del contratto, ricorrere al pubblico incanto o ad altre forme che garantiscano adeguata pubblicità.
4. Si potrà prescindere dalla gara ufficiosa, considerata la specificità dell’oggetto del contratto, in corrispondenza delle finalità da perseguire.
5. Il canone del bene da locare deve essere valutato nella sua congruità dalla preposta Unità Organizzativa del Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente.
Art. 64 - Locazioni a Terzi di Immobili
1. La locazione di immobili del patrimonio disponibile del Comune ha luogo con le modalità di cui al comma 1 del precedente articolo. La relativa procedura è curata dal Servizio Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite preposta Unità Organizzativa.
2. In taluni casi, in considerazione di particolari ragioni di interesse pubblico legate a circostanze oggettive o alle caratteristiche dei contraenti, il contratto di locazione può essere stipulato con soggetto individuato in modo diretto. In questo caso, deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale.
3. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall’Amministrazione Comunale.
4. I beni indicati nel comma 1 possono essere dati a titolo gratuito in comodato od in uso ad enti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.
TITOLO IV
LA SERIE NEGOZIALE
CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 65 - Competenza alla stipula
1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente responsabile del Servizio interessato di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Dirigente che lo sostituisce così come individuato nel provvedimento adottato ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il Dirigente sottoscrittore stesso ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie.
3. Il Dirigente che sottoscrive il contratto deve dichiarare ai sensi dell’art.26, c.3 bis L.488/1999 e dell’art.47 DPR 445/2000 la conformità ai parametri prezzo-qualità di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione in economia, previsti in convenzioni Consip attive al momento dell’avvio della procedura di acquisizione. In caso di assenza di convenzioni Consip la dichiarazione non è necessaria; al fine di dimostrare tale circostanza, il responsabile della procedura di acquisizione in economia acquisisce l’elenco delle convenzioni Consip attive mediante stampa della relativa pagina dal sito www.acquistinretepa.it alla data di avvio della procedura. In caso di stipulazione in forma pubblico-amministrativa il Dirigente rende la predetta dichiarazione innanzi al Segretario rogante che la incorpora nell’atto. In caso di stipulazione in forma di scrittura privata, la dichiarazione è allegata al contratto.
4. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4^ grado con l’altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell’esecuzione rispetto alla controparte.
Art. 66 - Modalità di stipula
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 49 del presente regolamento in relazione ai contratti relativi a beni e servizi in economia, le modalità di stipulazione dei contratti, da indicarsi nella determinazione a contrattare, sono le seguenti:
- forma pubblica amministrativa od atto pubblico notarile quando il contratto deriva da procedure aperte, ristrette o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto ed in ogni caso quando il valore dell’appalto sia superiore ad € 15.000,00;
- scrittura privata, quando il contratto deriva da procedure negoziate e l’importo del contratto sia inferiore ad € 15.000,00.
2. Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa ed all’eventuale autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale del Comune.
3. E’ fatta salva la possibilità di demandare l’attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.
4. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all’autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.
Art. 67 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti
1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata è curata dal Servizio Contratti.
2. Ai fini di cui al precedente comma dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del Dirigente competente come delineato al precedente articolo 10, il Servizio Contratti o struttura organizzativa corrispondente, intendendo esperite tutte le verifiche antecedenti all’aggiudicazione definitiva, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare ed, in accordo con le parti contraenti e con il Segretario Generale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.
3. Se l’aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall’aggiudicazione o dall’assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L’aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici. In ogni caso la mancata adesione alla stipulazione per motivi ascrivibili alla controparte e non giustificabili, dà al Comune la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione contrattuale.
Art. 68 - Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.
2. All’attività di rogito del Segretario Comunale si ricollega l’applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito).
3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all’applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge e secondo le norme del presente regolamento.
4. L’accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l’importo delle spese contrattuali, compete al Servizio Contratti o struttura organizzativa corrispondente.
5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell’ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la Tesoreria Comunale.
6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all’importo complessivo dei contratti stessi.
Art. 69 - Repertorio e custodia dei contratti
1. Presso il Servizio Contratti o struttura organizzativa corrispondente è custodito il repertorio generale dei contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti predisposti dall’Unità Organizzativa stessa sia stipulati in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata o per scrittura privata non autenticata. Il contratto, una volta inserito a repertorio, assume un numero progressivo identificativo.
2. Non sono soggetti a repertoriazione le convenzioni e gli accordi di programma con altri Enti i cui originali sono conservati dal Servizio Affari Generali ed Istituzionali o struttura organizzativa corrispondente.
3. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, del Servizio Contratti o struttura organizzativa corrispondente.
Art. 70 - Originali e copia del contratto
1. Il contratto è predisposto di regola in un solo originale, a meno che le parti contraenti non abbiano fatto preventiva richiesta di formazione di più originali. Quando il contratto è soggetto a registrazione può procedersi alla stesura di un doppio originale.
2. Il Servizio Contratti provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione, alla parte contraente ed al Servizio competente alla gestione del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.
Art. 71 - Registrazione del contratto
1. Sono soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico- amministrativa.
2. I contratti stipulati per scrittura privata sono soggetti alla registrazione solo in caso d’uso.
3. Il Servizio Contratti o struttura organizzativa corrispondente cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all’atto della stipulazione degli stessi; le eventuali registrazioni successive alla prima sono curate dal Servizio che ha in carico la gestione dinamica del contratto.
Art. 72 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali
1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione di cui all’art. 115 dlgs. 163/2006, che deve essere operata sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto.
2. Nei limiti stabiliti dalla l. 62/2005 (legge comunitaria 2004), è possibile rinnovare i contratti stipulati per forniture di beni e servizi, per una sola volta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) indicare la facoltà del rinnovo nel bando di gara e nel contratto, e quantificare il relativo importo presunto nel valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 29 dlgs. 163/2006.
b) accertare l’idoneità del contraente a soddisfare pienamente l’interesse pubblico specifico sotteso al contratto e dunque l’opportunità di proseguire il rapporto contrattuale;
c) procedere ad una verifica di mercato che dimostri l’effettiva convenienza, la quale non consegue automaticamente al rinnovo alle medesime condizioni del contratto in scadenza;
d) procedere alla negoziazione delle condizioni economiche del contratto al fine di conseguire economie o accertare la predetta convenienza;
e) provvedere al rinnovo con atto determinativo entro tre mesi dalla scadenza, ovvero comunicare al contraente entro lo stesso termine la decisione di non procedere alla rinnovazione .
3. In attesa dell’esito della nuova gara il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario.
4. Alle variazioni ed estensioni di cui al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale; l’eventuale esonero, richiesto dal Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, deve essere motivato.
CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 73 - Responsabilità della esecuzione del contratto
1. Il Dirigente sottoscrittore del contratto è responsabile della gestione dinamica dello stesso, salvo i casi in cui la stessa sia demandata ad altri Dirigenti sulla base delle specifiche competenze come individuate dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG/PDO. Ciò implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla Controparte e l’obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare interessi passivi od altri danni per il Comune.
3. Ai fini di cui ai commi che precedono possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell’espletamento delle attività contrattualmente pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.
Art. 74 - Consegna in pendenza di stipulazione
1. Dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d’urgenza dei lavori.
2. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve provvedere al deposito della cauzione di cui all’art. 30, comma 3 della Legge n. 109/1994. L’onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.
3. Si può procedere alla consegna in via d’urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per le altre tipologie di prestazioni, quando l’urgenza sia tale da non consentire l’attesa del tempo necessario per la stipula.
4. Il verbale di consegna anticipata unitamente a copia della polizza di cui all’articolo 30, comma 3 della Legge n. 109/1994 devono essere immediatamente trasmessi al Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente nei casi in cui questi provveda alla stipulazione del contratto onde permettere l’inserimento degli estremi nel contratto.
5. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale.
Art. 75 - Contratti aggiuntivi
1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall’art. 57, c.5, lett.a) dlgs. 163/2006 e dall’art. 125, c.10. lett.b) dlgs. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l’integrazione di contratto e per l’affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di accettare un aumento od una diminuzione sull’ammontare quantitativo dell’intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, alle stesse condizioni del contratto. Nel caso di contratto-aperto le variazioni possibili a cui l’appaltatore dovrà obbligatoriamente sottostare potranno superare il quinto d’obbligo nel limite comunque massimo del 50% dell’importo previsto.
Art. 76 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell’esecutore
1. Il contratto d’appalto e quello di forniture non possono essere ceduti, a pena di nullità.
2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell’esecuzione del contratto a giudizio dell’Amministrazione.
3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti del comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal dlgs. 163/2006. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui sopra senza che sia intervenuta opposizione, i predetti atti producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223
Art. 77 - Inadempimento contrattuale
1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell’inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all’interesse dell’Ente.
2. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Dirigente di cui al comma 1 ha l’obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l’azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, comportano l’adozione da parte del Dirigente summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l’esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:
- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know how o di altro necessario;
-il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell’intervento nel termine previsto dal contratto;
-ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l’incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento di ulteriori danni.
Art. 78 – Svincolo della cauzione
Dopo il collaudo, il Dirigente responsabile della gestione del contratto dispone, se necessario, lo svincolo della cauzione, da effettuarsi a cura del Servizio Contratti.
Art. 79 - Penali
1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all’importo contrattuale, in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dell’esecuzione.
3. L’applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell’addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
Art. 80 - Controversie
1. La risoluzione delle controversie è rimessa ad arbitri solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto nel capitolato, nel disciplinare o nel contratto. In caso contrario deve intendersi esclusa la competenza arbitrale.
2. Qualora sia previsto il ricorso ad arbitri gli stessi sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.
3. Fatta salva la disciplina normativa in materia di arbitrato in tema di lavori pubblici, di norma l’arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Per contratti di particolare importanza è possibile prevedere un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del Presidente, per metà dal Comune e per metà dalla controparte. Il Presidente è nominato d’intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Siracusa.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3, ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione validità ed efficacia del contratto può essere oggetto, se indicato nei documenti di cui al comma 1, di un tentativo di conciliazione in base alla procedura prevista dalla Camera di Conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Siracusa secondo il Regolamento vigente al momento dell’avvio della procedura. Qualora la controversia non sia definita tramite conciliazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro o collegio arbitrale la cui nomina sarà effettuata secondo il Regolamento della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Siracusa.
5. Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra il Comune e la controparte è quello di Siracusa, salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 C.P.C.
TITOLO V
DIPOSIZIONI FINALI
Art. 81 - Disposizioni di coordinamento
1. Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
2. Quanto previsto per i casi ed i limiti di tipo superiore può essere utilizzato anche per il livello di grado inferiore.
3. Quando nel presente Regolamento e nei Regolamenti collegati è indicato un preciso Soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.
4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
5. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all’emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
Art. 82 - Abrogazioni
1. E’ abrogato il precedente "Regolamento dei Contratti" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 03.04.2003, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23.06.05.
ALLEGATO I
ELENCO SERVIZI ALLEGATO IIB AL DLGS. 163/2006
CAT. 17. SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE
55000000-0 Servizi alberghieri e di ristorazione
55100000-1 Servizi alberghieri
55200000-2 Campeggi ed altre sistemazioni non alberghiere
55210000-5 Servizi di alloggio in ostelli della gioventù
55220000-8 Servizi di alloggio in campeggi
55221000-5 Servizi di alloggio in aree per roulotte
55240000-4 Servizi di centri di vacanza e case di villeggiatura
55241000-1 Servizi di centri di vacanza
55242000-8 Servizi di case di villeggiatura
55243000-5 Servizi di colonie per bambini
55250000-7 Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata
55260000-0 Servizi di vagone letto
55270000-3 Servizi prestati da pensioni
55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
55310000-6 Servizi di ristorazione con cameriere
55311000-3 Servizi di ristorazione con cameriere in ristoranti per clientela ristretta
55312000-0 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta
55320000-9 Servizi di distribuzione pasti
55321000-6 Servizi di preparazione pasti
55322000-3 Servizi di cottura pasti
55330000-2 Servizi di caffetteria
55400000-4 Servizi di mescita di bevande
55410000-7 Servizi di gestione bar
55500000-5 Servizi di mensa e servizi di catering
55510000-8 Servizi di mensa
55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
55512000-2 Servizi di gestione mensa
55520000-1 Servizi di catering
55521000-8 Servizi di ristorazione a domicilio
55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio
55521200-0 Servizio di fornitura pasti
55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto
55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni
55523100-3 Servizi di mensa scolastica
55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica
CAT 18. SERVIZI DI TRASPORTO PER FERROVIA
60111000-9 Trasporto ferroviario di passeggeri
60121000-2 Trasporto ferroviario di merci
60121100-3 Trasporto ferroviario di merci surgelate o refrigerate
60121200-4 Trasporto ferroviario di prodotti petroliferi
60121300-5 Trasporto ferroviario di liquidi o gas
60121400-6 Trasporto ferroviario di merci in container
60121500-7 Trasporto ferroviario di posta
60121600-8 Trasporto ferroviario di merci solide alla rinfusa
CAT 19. SERVIZI DI TRASPORTO PER VIA D’ACQUA
61000000-5 Trasporti e servizi affini per via d'acqua
61100000-6 Trasporto di passeggeri per via d'acqua
61110000-9 Servizi di trasporto su traghetti
61200000-7 Servizi di trasporto di merci per via d'acqua
61210000-0 Trasporto per via d'acqua di merci refrigerate
61220000-3 Trasporto per via d'acqua di petrolio greggio
61230000-6 Trasporto per via d'acqua di merci alla rinfusa
61240000-9 Trasporto per via d'acqua di merci in container
61250000-2 Trasporto per via d'acqua di posta
61300000-8 Servizi di imbarcazioni per la posa di cavi
61400000-9 Trasporti marittimi
61500000-0 Noleggio di mezzi di trasporto per via d'acqua con equipaggio
61510000-3 Noleggio di imbarcazioni con equipaggio
61511000-0 Noleggio di imbarcazioni con equipaggio per la navigazione marittima
61512000-7 Locazione di imbarcazioni per la navigazione su vie d'acqua interne con equipaggio
61513000-4 Servizi di imbarcazioni antinquinamento
61514000-1 Servizi di navi per carichi pesanti
61515000-8 Servizi di battelli ausiliari
61516000-5 Servizi di imbarcazioni per rifornimento a mare
61530000-9 Noleggio di barche con equipaggio
63370000-3 Servizi di rimorchio e spinta di navi
63371000-0 Servizi di rimorchio navi
63372000-7 Servizi di spinta navi
CAT 20. SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
62400000-6 Servizi aerei e affini
62410000-9 Servizi di irrorazione aerea
62420000-2 Servizi aerei di lotta antincendio
62430000-5 Servizi di salvataggio aereo
62440000-8 Servizi di gestione aeromobili
62441000-5 Servizi di pilotaggio
62450000-1 Servizi aerei operativi
63000000-9 Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio
63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
63110000-3 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
63111000-0 Servizi di movimentazione container
63112000-7 Servizi di movimentazione bagagli
63112100-8 Servizi di movimentazione bagagli di passeggeri
63112110-1 Servizi di raccolta bagagli
63120000-6 Servizi di magazzinaggio e deposito merci
63121000-3 Servizi di stoccaggio e recupero
63121100-4 Servizi di magazzinaggio
63121110-7 Servizi di deposito di gas
63122000-0 Servizi di deposito
63200000-1 Servizi di supporto al trasporto terrestre
63210000-4 Servizi di supporto al trasporto ferroviario
63220000-7 Servizi di supporto al trasporto stradale
63221000-4 Servizi di stazioni autobus
63222000-1 Servizi di gestione autostradale
63222100-2 Servizi di pedaggio autostradale
63223000-8 Servizi di gestione ponti e gallerie
63223100-9 Servizi di gestione ponti
63223110-2 Servizi di pedaggio per ponti
63223200-0 Servizi di gestione gallerie
63223210-3 Servizi di pedaggio per gallerie
63224000-5 Servizi di stazionamento
63225000-2 Servizi di pese a ponte
63226000-9 Servizi di veicoli di rifornimento
63300000-2 Servizi di supporto ai trasporti per via d'acqua
63310000-5 Servizi di gestione di porti e idrovie e servizi affini
63311000-2 Servizi di rifornimento
63312000-9 Servizi di gestione di porti
63313000-6 Servizi di gestione di vie d'acqua
63314000-3 Servizi di rifornimento di navi
63315000-0 Servizi di gestione di terminal per passeggeri
63320000-8 Servizi di pilotaggio di navi
63330000-1 Servizi di attracco
63340000-4 Servizi di navigazione
63341000-1 Servizi di posizionamento in mare
63341100-2 Servizi di posizionamento di navi faro
63342000-8 Servizi di navi faro
63343000-5 Servizi di posizionamento boe
63343100-6 Servizi di marcaggio con boe
63344000-2 Servizi di fari
63350000-7 Servizi di salvataggio e rimessa a galla di imbarcazioni
63351000-4 Servizi di salvataggio di imbarcazioni
63352000-1 Servizi di battelli ausiliari
63353000-8 Servizi di rimessa a galla di navi
63360000-0 Servizi vari di supporto al trasporto per via d'acqua
63361000-7 Servizi di immatricolazione di imbarcazioni
63362000-4 Servizi rompighiaccio
63363000-1 Servizi di messa in cantiere
63364000-8 Servizi di affitto di navi
63365000-5 Servizi di disarmo di imbarcazioni
63366000-2 Servizi di gestione navi
63366100-3 Servizi di varo di navi
63366200-4 Servizi di veicoli controllati a distanza (ROV)
63367000-9 Servizi di pescherecci
63368000-6 Servizi di imbarcazioni di ricerca
63369000-3 Servizi di ancoraggio
63400000-3 Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
63410000-6 Servizi operativi aeroportuali
63420000-9 Servizi di controllo del traffico aereo
63430000-2 Servizi di rifornimento aereo
63500000-4 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
63510000-7 Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
63511000-4 Organizzazione di viaggi tutto compreso
63512000-1 Vendita di biglietti di viaggio e servizi di viaggi tutto compreso
63513000-8 Servizi di informazione turistica
63514000-5 Servizi di guide turistiche
63515000-2 Servizi relativi all'organizzazione di viaggi
63516000-9 Servizi di gestione viaggi
63520000-0 Servizi di agenzie di trasporto
63521000-7 Servizi di agenzie di trasporto merci
63522000-4 Servizi di agenti marittimi
63523000-1 Servizi di agenzie portuali e di agenzie di spedizione
63524000-8 Servizi di preparazione di documenti di trasporto
63600000-5 Servizi logistici
74322000-2 Servizi di monitoraggio di treni
93610000-7 Servizi acquatici marini
CAT 21. SERVIZI LEGALI
74110000-3 Servizi giuridici
74111000-0 Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza
74111100-1 Servizi di consulenza giuridica
74111200-2 Servizi di rappresentanza legale
74112000-7 Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore
74112100-8 Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore
74112110-1 Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software
74113000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica
74113100-5 Servizi di documentazione
74113200-6 Servizi di certificazione
74113210-9 Servizi di certificazione della firma elettronica
74114000-1 Servizi di consulenza e informazione giuridica
CAT 22. SERVIZI DI COLLOCAMENTO E REPERIMENTO PERSONALE
74500000-4 Servizi di selezione e collocamento del personale (1)
74510000-7 Servizi di collocamento del personale (1)
74512000-1 Servizi di collocamento del personale ausiliare d'ufficio
74513000-8 Servizi di trasferimento di impiegati
74520000-0 Servizi di fornitura di personale (1)
74521000-7 Servizi di fornitura di personale d'ufficio
74522000-4 Servizi di fornitura di personale domestico
74523000-1 Servizi di fornitura di lavoratori per il commercio o l'industria
74524000-8 Servizi di fornitura di personale infermieristico
74525000-5 Servizi di fornitura di personale medico
74530000-3 Servizi di assunzione (1)
74540000-6 Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione
95140000-5 Servizi domestici
___________________
(1) ad esclusione dei contratti di lavoro.
CAT 23. SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E DI SICUREZZA, ECCETTUATI I SERVIZI CON
FURGONI BLINDATI
74600000-5 Servizi di investigazione e sicurezza
74610000-8 Servizi di sicurezza
74611000-5 Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme
74613000-9 Servizi di guardia
74614000-6 Servizi di sorveglianza
74614100-7 Servizi di sistema di localizzazione
74614110-0 Servizi di localizzazione di fuggitivi
74615000-3 Servizi di pattugliamento
74620000-1 Servizi di investigazione
CAT 24. SERVIZI RELATIVI ALL’ISTRUZIONE ANCHE PROFESSIONALE
80100000-5 Servizi di istruzione elementare
80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica
80200000-6 Servizi di istruzione secondaria
80210000-9 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale
80211000-6 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico
80212000-3 Servizi di istruzione secondaria di indirizzo professionale
80220000-2 Servizi di istruzione per disabili
80300000-7 Servizi di istruzione superiore
80310000-0 Servizi di istruzione giovani
80320000-3 Servizi di istruzione medica
80330000-6 Servizi di formazione alla sicurezza
80340000-9 Servizi speciali di istruzione
80400000-8 Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione
80410000-1 Servizi scolastici vari
80411000-8 Servizi di scuola guida
80411100-9 Servizi di esami di guida
80411200-0 Lezioni di guida
80412000-5 Servizi di scuole di volo
80413000-2 Servizi di scuole di vela
80414000-9 Servizi di scuole di immersione subacquea
80415000-6 Servizi di scuole di sci
80420000-4 Servizi di formazione
80421000-1 Servizi di formazione specialistica
80421100-2 Servizi di formazione del personale
80422000-8 Attrezzature per la formazione
80422100-9 Servizi per programmi di formazione
80422200-0 Seminari di formazione
80423000-5 Servizi di formazione professionale
80423100-6 Servizi di formazione industriale e tecnica
80423110-9 Servizi di formazione industriale
80423120-2 Servizi di formazione tecnica
80423200-7 Servizi di formazione gestionale
80423300-8 Servizi di avviamento e istruzione per utenti di elaboratori elettronici
80423310-1 Servizi di formazione informatica
80423320-4 Corsi informatici
80424000-2 Servizi di formazione ambientale
80425000-9 Servizi di formazione in materia di sicurezza
80426000-6 Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso
80426100-7 Servizi di formazione sanitaria
80426200-8 Servizi di formazione per pronto soccorso
80427000-3 Servizi di perfezionamento personale
80428000-0 Organizzazione di corsi di lingue
80430000-7 Servizi di istruzione universitaria per adulti
CAT 25. SERVIZI SANITARI E SOCIALI
74511000-4 Servizi di ricerca lavoro
85000000-9 Servizi sanitari e di assistenza sociale
85100000-0 Servizi sanitari
85110000-3 Servizi ospedalieri e affini
85111000-0 Servizi ospedalieri
85111100-1 Servizi ospedalieri di chirurgia
85111200-2 Servizi medici ospedalieri
85111300-3 Servizi ospedalieri di ginecologia
85111320-9 Servizi ospedalieri di ostetricia
85111400-4 Servizi ospedalieri di rieducazione
85111500-5 Servizi ospedalieri di assistenza psichiatrica
85111600-6 Servizi ortopedici
85111700-7 Servizi di ossigenoterapia
85111800-8 Servizi di patologia
85112000-7 Servizi di assistenza ospedaliera
85112100-8 Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera
85120000-6 Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini
85121000-3 Servizi di assistenza medica ambulatoriale
85121100-4 Servizi di medici generici
85121110-7 Servizi di medici generici per bambini
85121200-5 Servizi medici specialistici
85121300-6 Servizi chirurgici specialistici
85130000-9 Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini
85131000-6 Servizi di gabinetti odontoiatrici
85131100-7 Servizi di ortodonzia
85131110-0 Servizi di chirurgia ortodontica
85140000-2 Vari servizi sanitari
85141000-9 Servizi prestati da personale medico
85141100-0 Servizi prestati da ostetriche
85141200-1 Servizi prestati da personale infermieristico
85141210-4 Servizi di cure mediche a domicilio
85141211-1 Servizi di dialisi a domicilio
85141212-8 Servizi di dialisi
85141220-7 Servizi di consulenza prestati da personale infermieristico
85142000-6 Servizi prestati da personale paramedico
85142100-7 Servizi di fisioterapia
85142200-8 Servizi di omeopatologia
85142300-9 Servizi igienici
85142400-0 Consegna a domicilio di prodotti per incontinenti
85143000-3 Servizi di ambulanza
85144000-0 Servizi di case di cura
85144100-1 Servizi infermieristici di case di cura
85145000-7 Servizi prestati da laboratori medici
85146000-4 Servizi prestati da banche di sangue
85146100-5 Servizi prestati da banche di sperma
85146200-6 Servizi prestati da banche di organi per trapianti
85147000-1 Servizi sanitari nelle imprese
85148000-8 Servizi di analisi mediche
85149000-5 Servizi farmaceutici
85200000-1 Servizi veterinari
85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini
85310000-5 Servizi di assistenza sociale
85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio
85311100-3 Servizi di assistenza sociale per persone anziane
85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili
85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio
85312100-0 Servizi di centri diurni
85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini
85312120-6 Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili
85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza
85312310-5 Servizi di orientamento
85312320-8 Servizi di consulenza
85312330-1 Servizi di pianificazione familiare
85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
85312500-4 Servizi di riabilitazione
85312510-7 Servizi di reinserimento professionale
85320000-8 Servizi sociali
85323000-9 Servizi sanitari municipali
CAT 26. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI
74875000-3 Servizi di amministrazione di biblioteche
74875100-4 Servizi di archiviazione
74875200-5 Servizi di catalogazione
92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi
92100000-2 Servizi cinematografici e videoservizi
92110000-5 Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi
92111000-2 Servizi di produzione di film e video
92111100-3 Produzione di film e videocassette per la formazione
92111200-4 Produzione di film e videocassette per pubblicità, propaganda e informazione
92111210-7 Produzione di film pubblicitari
92111220-0 Produzione di videocassette pubblicitarie
92111230-3 Produzione di film per propaganda
92111240-6 Produzione di videocassette per propaganda
92111250-9 Produzione di film per informazione
92111260-2 Produzione di videocassette per informazione
92111300-5 Produzione di film e videocassette di intrattenimento
92111310-8 Produzione di film per intrattenimento
92111320-1 Produzione di videocassette per intrattenimento
92112000-9 Servizi connessi con la produzione di film e videocassette
92120000-8 Servizi di distribuzione di film o videocassette
92121000-5 Servizi di distribuzione di videocassette
92122000-2 Servizi di distribuzione di film
92130000-1 Servizi di proiezione cinematografica
92140000-4 Servizi di proiezione di videocassette
92200000-3 Servizi radiotelevisivi
92210000-6 Servizi radio
92211000-3 Servizi radiofonici
92220000-9 Servizi televisivi
92221000-6 Servizi di telediffusione
92300000-4 Servizi di intrattenimento
92310000-7 Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria
92311000-4 Opere d'arte
92312000-1 Servizi artistici
92312100-2 Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre
92312110-5 Servizi artistici di produttori teatrali
92312120-8 Servizi artistici di cori
92312130-1 Servizi artistici di bande musicali
92312140-4 Servizi artistici di orchestre
92312200-3 Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli
92312210-6 Servizi prestati da autori
92312211-3 Servizi di agenzie redazionali
92312212-0 Servizi connessi alla preparazione di manuali di formazione
92312213-7 Servizi di autori tecnici
92312220-9 Servizi prestati da compositori
92312230-2 Servizi prestati da scultori
92312240-5 Servizi prestati da artisti dello spettacolo
92312250-8 Servizi prestati da singoli artisti
92320000-0 Servizi di gestione di infrastrutture artistiche
92330000-3 Servizi di zone ricreative
92331000-0 Servizi di luna-park e parchi di divertimento
92331100-1 Servizi di luna-park
92331200-2 Servizi di parchi di divertimento
92332000-7 Servizi di impianti balneari
92340000-6 Servizi di ballo e di intrattenimento
92341000-3 Servizi di circhi
92342000-0 Servizi di corsi di danza
92342100-1 Servizi di corsi di balli di società
92342200-2 Servizi di corsi di balli da discoteca
92350000-9 Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse
92351000-6 Servizi connessi al gioco d'azzardo
92351100-7 Servizi di gestione di lotterie
92351200-8 Servizi di gestione di case da gioco
92352000-3 Servizi connessi alle scommesse
92352100-4 Servizi di gestione di macchine per scommesse sui campi di corsa
92352200-5 Servizi di allibratori
92360000-2 Servizi pirotecnici
92400000-5 Servizi di agenzie di stampa
92500000-6 Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi
92511000-6 Servizi di biblioteche
92512000-3 Servizi di archivi
92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini
92521000-9 Servizi di musei
92521100-0 Servizi di esposizione in musei
92521200-1 Servizi di salvaguardia di reperti e oggetti esposti
92521210-4 Servizi di salvaguardia di reperti
92521220-7 Servizi di salvaguardia di oggetti esposti
92522000-6 Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici
92522100-7 Servizi di salvaguardia di siti storici
92522200-8 Servizi di salvaguardia di edifici storici
92530000-5 Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali
92531000-2 Servizi di giardini botanici
92532000-9 Servizi di giardini zoologici
92533000-6 Servizi di riserve naturali
92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica
92600000-7 Servizi sportivi
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
92620000-3 Servizi connessi allo sport
92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive
92622000-7 Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive
NORME ESTRATTE DALLA L.R. 7/2002, RELATIVE ALLE MODALITÀ DA SEGUIRE IN SICILIA IN MATERIA DI PUBBLICITÀ PER I LAVORI PUBBLICI E PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, IN DEROGA A QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 66 DEL CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 163/2006) ED IN ATTUAZIONE DELLA CIRCOLARE DELL’ASSESSORATO DEI LL.PP. DEL 18.09.2006.
Art. 23. Pubblicità
1 . L'art. 29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito
dal seguente:
"Art. 29 (Pubblicità). - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti
nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi
ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea. Gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. per estratto su almeno uno dei
principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su
almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore
alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei
principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su
almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione
regionale e su un periodico edito dall'assemblea regionale siciliana o dalla
fondazione "Federico II."
4 . Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.
5 . Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6 . È facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica.
7 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.
8 . La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, senza oneri, i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9 . La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10 . Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11 . Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
Titolo II DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI FORNITURA DI BENI E DEGLI APPALTI DI SERVIZI E NEI SETTORI ESCLUSI
Art. 31. Contratti di fornitura di beni
1 . Le forniture di beni nella Regione Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.
2 . I contratti di fornitura di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 e superiori a 100.000 euro sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'art. 2 nel rispetto dei principi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 e successive modifiche ed integrazioni.
3 . È consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture di beni di importo fino a 100.000 euro.
4 . Con le procedure di cui al comma 3 non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000 euro.
Art. 32. Appalti di servizi
1 . Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2 . Gli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti degli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2, con l'osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati a trattativa privata mediante gara informale nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti medesimi, con esclusione dei servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
3 . Nel corso di uno stesso anno solare, non è possibile affidare ad una stessa impresa, con le procedure della trattativa privata disciplinate dai regolamenti degli enti di cui al comma 2, servizi il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia comunitaria.
Art. 35. Pubblicità
1 . La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui agli articoli 31 e 32, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti ove la stazione appaltante ha sede nonché, ove l'importo sia superiore a 100.000 euro, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000 euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 23.