Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia

Le informazioni contenute in questa sezione del sito sono pubblicate per adempiere alle disposizioni della Legge regionale 26 giugno 2015, n.11, che, agli articoli 4 e 6, stabilisce:

Art.4 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis. Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.".

Art.6 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni .
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